Il Comune di Montenero perde il ricorso per il cinghiale

Pubblicata la sentenza del Tar che dà ragione all'Anas: non era tenuto a rimuovere la carcassa dalla Statale 16

Rossano D'Antonio
15/03/2022
Cronaca
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MONTENERO DI BISACCIA. Ha vinto l'Anas, togliere e smaltire il cinghiale morto sulla Statale toccava al Comune. E a questo punto è inevitabile chiedersi se può avere ancora un senso l'ordinanza di qualche giorno fa, identica a quella bocciata dal Tar su ricorso dell'ente stradale e riguardante un altro maiale selvatico investito quasi nello stesso posto. Di nuovo l'ordine perentorio, da parte della sindaca Simona Contucci, di rimuovere la carcassa a bordo strada entro tre giorni. Ora c'è la sentenza del Tribunale amministrativo a fare chiarezza. Un breve riepilogo.
A dicembre un cinghiale è stato investito sulla Statale 16, nei pressi del cavalcavia del centro commerciale alla Marina, e la carcassa è rimasta a bordo strada per giorni. Con apposita ordinanza sindacale si è intimato all'Anas, proprietario della strada, di rimuoverla. Cosa non avvenuta e per questo ci ha pensato il Comune, col proposito di rifarsi delle spese sostenute (385 euro) con l'ente inadempiente. Dal canto suo questi ha fatto ricorso al Tar Molise contro l'ordinanza. Nel frattempo, proprio in questi giorni, un altro cinghiale è stato investito quasi nello stesso punto. Di nuovo ordinanza, ancora comando categorico di rimuovere la carcassa entro tre giorni.
Ma anche stavolta dall'Anas potrebbe arrivare un due di picche e a rimuovere la carogna spetterà al Comune. E' stata pubblicata infatti ieri la sentenza 70/2022 relativa al ricorso per la precedente ordinanza, quella di dicembre. Il parere è di accoglimento, i giudici del Tar Molise hanno dato ragione all'Anas, rimuovere il cinghiale non gli spettava, l'ordinanza è annullata. Il Comune è tenuto anche a pagare le spese legali, che ammontano a 1500 euro.
"Nel merito il ricorso merita senz’altro accoglimento - si legge nella sentenza -, essendo fondate le censure di perplessità dell’azione amministrativa e di violazione ed erronea applicazione dei referenti normativi allegati a fondamento del provvedimento sindacale impugnato". In particolare si contesta al Comune di aver "sovrapposto normative (del Codice della strada, del Tueell e del Tua) connotate da presupposti e finalità tra loro incompatibili ed infungibili. Da qui l’eccesso di potere – sono sempre i giudici del Tar a scriverlo -, lamentato dalla ricorrente (l'Anas n.d.r.) sotto la comprovata figura sintomatica della perplessità dell’azione amministrativa". 
La bocciatura sembra netta scorrendo i dieci punti che motivano la decisione. Da vedere se il Comune vorrà continuare la battaglia legale ricorrendo al Consiglio di Stato oppure fermarsi. Nel frattempo c'è un'altra carcassa da rimuovere.
Sullo stesso tema:
Il cinghiale porta Comune e Anas davanti al Tar (14/03/2022)
La sentenza 70/2022 del Tar Molise

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